Esonero imprese cabotaggio 2022: elenco beneficiari e istruzioni

Con il messaggio 3353 del 12.9.2022   Inps illustra le modalità di fruizione dell'esonero  contributivo articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, riguardante i periodi agosto -dicembre 2020 e gennaio- dicembre 2021,  per le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che esercitano, 

  • attività di cabotaggio,
  •  di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,o
  •  di deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).

 Si ricorda in particolare che  si tratta della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta sia  dagli armatori sia  dai  lavoratori  italiani o comunitari mentre  non trova applicazione per i marittimi extracomunitari. 

Le domande andavano presentate entro febbraio 2022.

 Il ministero delle infrastrutture ha autorizzato  le imprese beneficiarie tramite due successivi decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022  del 10 agosto 2022 ( sostitutivi di decreti del 30 giugno) che individuano i beneficiari  rispettivamente 

  1. ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, e
  2. della sezione 3.10 del medesimo Temporary framework.

Elenco all 2

Elenco all. 3 

L'esonero riguarda in particolare i contributi elencati nella tabella seguente 

IVS

33%

NASpI

1,31%

Contr. art. 25 L. 854/78

0,30%

Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)

0,20%

Malattia

2,22%

Maternità

0,46%

CUAF

0,68%

È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).

Istruzioni Uniemens esonero armatori

Per la fruizione in Uniemens, sullle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità  viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

Il messaggio specifca quindi le modalità di compilazione del  flusso Uniemens che sarà da inviare 

per le aziende  che rispettano 

L’esposizione dei codici causale:

  •  “L233” per il 2020 e  “L234”  per il 2021 per le aziende che accedono ai sensi della  sezione 3.1 del Temporary framework e
  • “L235” per il 2020  e “L236 per il 2021 ” per le aziende che  accedono ai sensi della sezione 3.10  del temporary framework 

 potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,  dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).