Dichiarazione IMU: non serve per il cambio di valore di terreno edificabile
La Cassazione con una recente Sentenza n 13662/2026 ha statuito che in caso di mutamento di valore di un’area edificabile non occorre la presentazione della dichiarazione Imu da parte del contribuente in quqanto il valore di mercato è un dato già conoscibile dal Comune.
Dichiarazione IMU: non serve per il cambio di valore del terreno edificabile
La Cassazione con la sentenza in oggetto si allinea ad una pronuncia precedente ossia la n 11443/2023
La Corte ha innanzitutto osservato che l’andamento delle compravendite dei terreni è elemento a disposizione dell’amministrazione.
Inoltre sarebbe comunque un contenuto troppo indeterminato per essere oggetto di un obbligo dichiarativo per il contribuente.
Con l’abolizione dell’obbligo generalizzato della dichiarazione previsto dall'art 37 comma 53 del DL n 223/2006, le fattispecie per le quali l'adempimento dichiarativo permane sono tassativamente indicate nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello di denuncia IMU e pertanto dato che tra quelle espressamente indicata non compare quella del cambio di valore di un'area, essa non è contemplata tra le obbligatorie.
Secondo una ulteriore sentenza della Cassazione, la n 26921/2025, si è specificato che nemmeno la prima attribuzione della qualifica di edificabilità va dichiarata, sempre in ragione delle conoscibilità da parte dell'amministrazione locale.
Secondo la Sentenza n 13662/2026 in oggetto, che riprende tutto quanto sopra evidenziato di provenienaza da altre pronunce precedenti, il Comune avrebbe dovuto contenstare l'insufficiente pagamento IMU e non l'omessa dichiarazione con consistenti ricadute sull'importo della sanzione.
La sanzione per la somma non versata ammontarebbe al 30%.
Inoltre, vi è sostanziale differenza per i termini di decadenza dell'accertamento delle eventuali sanzioni.
Mentre per la mancata denuncia IMU, di termini di decadenza decorrono dall’anno successivo a quello di competenza, cioè dall’anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, la decadenza per la violazione dell’obbligo di pagamento si verifica un anno prima.
Ipotizzando che la violazione sia stata commessa sul pagamento dell'imu 2022:
- se si fosse trattato di una omessa denuncia, la decadenza si verificherebbe il 31 dicembre 2028,
- se si fosse trattato di omesso pagamento, la decadenza maturerrebb alla fine del 31 dicembre 2027 ossia del quinto anno successivo a quello di commissione dell’illecito.
Concludendo la sentenza ha ribadito che l’inclusione di un’area in un comparto urbanistico adibito a servizi pubblici non esclude la natura edificatoria della stessa ma incide soltanto sul valore del suolo.

