Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate chiariscono la novità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».
Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.
L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».
L'Istante ritiene debbano essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 20192021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma in oggetto circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».
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