Impatriati: ok al regime anche post distacco

Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022  l'Agenzia  dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda  che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione  in una società  estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.

Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia

Nello specifico, il lavoratore  era stato assunto in una societa  italiana  nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015  era stato  distaccato all'estero presso  un'altra società del gruppo  all'estero e  nel 2017  veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera,  iscrivendosi all'AIRE .

Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro  con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e   per il quale  il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il  rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti  sia con la prima società che  con la distaccataria all'estero, il lavoratore   chiede  quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati  previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.

 Fa presente infatti che il suo  rientro in Italia non  è conseguente  alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato  nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la  società del Gruppo operante all'estero.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Nella risposta, come detto, l'Agenzia  conferma l'applicabilità della agevolazione  ricordando che effettivamente  riguardo  ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco  all'estero, la circolare n. 33/E  2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il  beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente,  nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova"  attività lavorativa,  con nuovo contratto di lavoro,  e con  ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al  beneficio ,  purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio. 

L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale  , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione: 

  • – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • – il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
  • – l'assenza del periodo di prova;
  • – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale  quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della  sottoscrizione del nuovo accordo;
  • – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito  nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del  distacco.

Con riferimento al caso di specie,  conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E  del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di  per sé ostativa alla fruizione del beneficio e  si ritiene  possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"