Multe più leggere per le piccole imprese: cosa prevede la riforma della “231”

Il Governo ha definito lo schema di disegno di legge che riscrive la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta  dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il testo  potrà subire modifiche nel passaggio parlamentare, ma delinea già con chiarezza la direzione della riforma che prevede:

  • modelli organizzativi più semplici da costruire, 
  • sanzioni più proporzionate alle reali condizioni dell'ente e 
  • procedure di accertamento più rapide e garantiste.

Vediamo, punto per punto, cosa cambia.

Perché si cambia la “231”: gli obiettivi della riforma

La disciplina della responsabilità degli enti ha mostrato negli anni alcune criticità 

  • limiti: sanzioni pecuniarie non sempre proporzionate alle dimensioni dell'impresa, 
  • un catalogo di reati presupposto cresciuto in modo disomogeneo, 
  • incertezza sui requisiti dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati.

 La riforma nasce per rispondere  su tre direttrici principali: 

  • rendere più chiari i criteri con cui viene valutata l'adeguatezza dei modelli organizzativi,
  •  calibrare le sanzioni sulla reale capacità economica dell'ente e
  • introdurre strumenti che permettano di "rimediare" alle carenze organizzative prima che il procedimento arrivi a sentenza.

Il testo prevede anche una delega al Governo per rivedere, entro un termine successivo, l'intero catalogo dei reati presupposto e il sistema sanzionatorio.

Modelli organizzativi: requisiti più chiari e valutazione di idoneità

Il cuore della riforma riguarda i modelli di organizzazione e gestione, lo strumento con cui un'azienda può  dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire i reati.

Il nuovo impianto richiede che il modello :

  1. individui le attività a rischio, 
  2. preveda protocolli specifici, 
  3. un organismo interno di vigilanza dotato di autonomia e risorse adeguate, 
  4. obblighi di formazione e di informazione, 
  5. un sistema disciplinare interno e 
  6. canali di segnalazione coerenti con la normativa sul whistleblowing.

Viene inoltre chiarito che il giudice, nel valutare se un modello fosse davvero idoneo a prevenire il reato verificatosi, deve tenere conto della sua conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria o alle procedure semplificate pensate per le piccole e medie imprese.

 Per gli enti con sede principale all'estero, il giudice dovrà valutare l'equivalenza delle misure organizzative previste dall'ordinamento straniero.

 È prevista anche una maggiore integrazione con la disciplina della sicurezza sul lavoro, tramite il riconoscimento di presunzione di conformità ai modelli costruiti secondo lo standard internazionale UNI ISO 45001:2023.

Sanzioni più proporzionate e nuove strade per “rimediare”

Una delle novità più significative è la possibilità, per l'ente che aveva già adottato un modello organizzativo prima del reato, di chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze contestate dal pubblico ministero, mettendo a disposizione il profitto conseguito e versando una cauzione: se l'integrazione del modello viene realizzata nei tempi fissati, l'illecito amministrativo si estingue. 

È un meccanismo che valorizza la collaborazione dell'ente e la volontà di correggere gli errori .

Inoltre viene introdotta una regola per le realtà più piccole: quando l'ente , non è concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato (tipicamente il piccolo imprenditore che coincide con la propria azienda), il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria, evitando una doppia punizione per lo stesso fatto. 

Anche le regole processuali vengono aggiornate:

  •  termini di indagine più stringenti, 
  • maggiori garanzie per i testimoni collegati all'ente, 
  • una disciplina più precisa del sequestro preventivo e della possibilità di applicare sanzioni ridotte fino a un terzo su richiesta delle parti. Sono inoltre previste forme specifiche di estinzione dell'illecito legate alla materia ambientale e a quella tributaria, quando l'ente elimina le carenze organizzative che hanno reso possibile il reato.

Scarica il testo del DDL riforma legge 231

Scarica il testo del DDL riforma  legge 231

Domande frequenti

La riforma è già in vigore?

No. Il testo è, allo stato, uno schema di disegno di legge nella sua versione definitiva del 4 agosto 2026: deve ancora completare l'iter di approvazione e, per alcune parti, dovrà attendere anche i successivi decreti attuativi. Le imprese possono iniziare a orientarsi, ma non ci sono ancora obblighi immediati.

Le aziende devono aggiornare da subito il modello organizzativo?

Non c'è urgenza formale, ma è consigliabile iniziare a mappare le aree di intervento: organismo di vigilanza, protocolli di controllo, canali di segnalazione interna e formazione , su cui la riforma pone maggiore attenzione.

Cosa cambia per le piccole imprese a conduzione familiare o individuale?

È prevista una tutela specifica per i casi in cui l'ente non sia concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato: in queste situazioni il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria. Sono inoltre allo studio procedure semplificate per l'adozione del modello organizzativo nelle PMI.

Un'impresa senza modello organizzativo può comunque evitare la sanzione?

La possibilità di chiedere al giudice un termine per sanare le carenze organizzative ed estinguere l'illecito è riservata agli enti che avevano già adottato e attuato un modello prima della commissione del reato. Chi non ne aveva alcuno resta quindi maggiormente esposto: un motivo in più per non rinviare l'adozione di un modello conforme.

La riforma riguarda anche i professionisti che assistono le aziende?

Sì. Consulenti del lavoro, commercialisti e legali saranno chiamati ad aggiornare gli schemi di compliance che propongono ai clienti, valutando in particolare l'adeguamento alle linee guida di categoria – che offrono una presunzione di idoneità del modello.