Redditometro e controllo c/c anche per i dipendenti

Il  lavoratore dipendente non è escluso dall'’accertamento sintetico fondato sulla presenza di accrediti bancari non collegati alla sua retribuzione. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nell'opposizione alla sentenza di merito e la Corte di cassazione lo conferma nell'Ordinanza n. 10187 del 30 marzo 2022, ribadendo  che l'art 32 comma 1 n. 2 del DPR 600/1973 è applicabile a tutti i contribuenti, senza distinzioni di sorta. 

 Quindi tutti i contribuenti non solo i lavoratori autonomi devono essere in grado di esibire i documenti giustificativi degli introiti presenti nel conto corrente. 

 La sentenza  riguardava il caso di un lavoratore dipendente  raggiunto da avviso di  accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2009, a seguito di verifica delle movimentazioni dei conti correnti bancari  a lui intestati.

La  CTR accoglieva l'appello  ed annullava l'avviso di accertamento ritenendo  che la presunzione legale di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non operasse nei  confronti dei lavori subordinati.

La Suprema Corte concorda invece con la difesa  dell'Agenzia sostenendo che la CTR aveva errato  nel ritenere che nei confronti dei lavoratori dipendenti non operi la presunzione legale di maggior reddito .

 E' orientamento assolutamente consolidato,  afferma la Cassazione, quello secondo cui «la limitazione […] dell'ambito applicativo della disciplina in esame», ovvero diquella relativa agli accertamenti bancari, «ai soli soggetti  "esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o  professionale" è priva di qualsivoglia riscontro normativo».

 Il principio è stato affermato dalla Cass. n.22514 del 2013  e  ribadito anche da Cass. n. 1519 del  2017 e Cass. n. 2432 del 31/01/2017,  secondo cui «La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile  dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è riferibile ai soli titolari di  reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo,  operato dal citato art.32, anche all'art. 38 del medesimo d.P.R.,  riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone  fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano  titolari)» 

Si tratta di presunzione legale "juris tantum" che consente di considerare come  ricavo riconducibile all'attività professionale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo. Cio comporta  l'inversione dell'onere della prova,  per cui il contribuente deve  fornire evidenza:

  • o che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto  nelle dichiarazioni, o
  •  che gli accrediti registrati sui conti non siriferiscono ad operazioni imponibili.

A tal fine ,  aggiunge ancora la Cassazione, il contribuente deve fornire non una  prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica  della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n.  22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è  tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove  fornite.