I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.
Fringe benefits: quali sono
- l’alloggio e il vitto in famiglia (per il portiere o per la badante o colf), nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
- buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- autovetture o altri mezzi di trasporto;
- Trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Fringe benefit: l’evoluzione delle norme sulla soglia esente
La soglia ordinaria prevista dal DPR 917 1986 art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi trasformato in 258, 23 euro.
Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :
Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro
Nel 2022 il DL 115 2022 (Aiuti bis) e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.
Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili forme di liberalità del datore di lavoro esenti IRPEF
- 200,00 euro per bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese
- rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51 comma 3 TUIR).
Con la conversione in legge del DL 48/2023 (Legge 85/2023) è stata confermata, solo per il 2023 e limitatamente ai dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro per beni in natura e servizi esenti.
Fringe benefit auto aziendali: le novità 2026
Il Decreto Correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148), in vigore dal 12 agosto 2026, interviene sull'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Le percentuali di tassazione in base al tipo di alimentazione (10% elettriche, 20% plug-in hybrid, 50% negli altri casi), introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, restano confermate e invariate.
Il correttivo introduce però due nuove maggiorazioni che si sommano al calcolo esistente:
- +50% sul valore imponibile per i veicoli che hanno superato il 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione (non dalla data di assegnazione al dipendente)
- +5% forfettario sul valore del fringe benefit già determinato, in presenza di accessori o allestimenti extra-tabelle ACI non pagati dal dipendente
Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026. Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 resta in vigore, fino al quinto anno dall'immatricolazione, il regime fiscale previgente (clausola di salvaguardia), fermo restando che la maggiorazione accessori del 5% si applica comunque dal 2026 anche a questi veicoli.
Per il dettaglio del calcolo, un esempio numerico completo e la check-list operativa per il professionista, leggi l'approfondimento dedicato: Fringe benefit auto aziendali: le novità 2026 su tassazione e optional.
