Con il messaggio 2758 del 8.9.2026 Inps comunica l'elenco delle aziende ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per contratto di solidarietà i cui preiodi di CIGS si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.
Vengono inoltre descritte le modalità per le operazioni di conguaglio che saranno da effettuare entro il 16 Dicembre 2026
Sull'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma di fatto possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite nella circolare n. 143/2025.
Sgravio per contratti di solidarietà 2025
Lo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Il ministero ricorda che, come precisato nella Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Sgravio contratti di solidarietà: come fare domanda
Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.
Si accede esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo.
ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Adempimenti degli uffici INPS e istruzioni ai datori di lavoro
Il messaggio ricorda che la procedura per la fruizione della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Modalità di compilazione del flusso
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali (cfr. l’Allegato n. 1 ) devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
- • nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, ossia ENTRO IL 16 DICEMBRE 2026
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
