Dal 20 maggio 2026 i datori di lavoro potevano presentare domanda per i tre esoneri contributivi introdotti dal Dl 62/2026, destinati alle assunzioni di:
- Under 35 (109 mln disponibili nel 2026)
- Donne (26,5 mln)
- Lavoratori in aree ZES (26 mln)
Lo aveva comunicato INPS l'11 giugno 2026 con tre messaggi di istruzioni specificando comunque che le domande saranno accolte fino a capienza delle risorse stanziate.
Con il messaggio 2451 del 23 luglio INPS ha poi modificato la scadenza inizialmente comunicata, e annuncia che " in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure" : la presentazione delle istanze di riconoscimento dei bonus è consentita fino al 30 settembre 2026.
La domanda di esonero contributivo va effettuata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) –
selezionando il contributo prescelto e e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate con le circolari n. 55, 56, 57/2026.
Ricordiamo di seguito le istruzioni per i conguagli Uniemens
Istruzioni operative per i flussi Uniemens: tutti i codici – Scarica i messaggi ufficiali
I tre messaggi dell' 11 giugno 2026 forniscono le specifiche tecniche per esporre i bonus nella sezione del flusso Uniemens, a partire dalla competenza di luglio 2026.
I datori di lavoro autorizzati devono valorizzare l'elemento indicando il codice causale specifico per ciascun bonus :
- EG26 o EGZS per il Bonus Giovani,
- EZE1 per il Bonus ZES,
- ED26 o EDZS per il Bonus Donne
insieme al numero di protocollo della domanda telematica nell'elemento .
Per i periodi arretrati (da gennaio 2026 fino al mese precedente) va compilato anche l'elemento con la retribuzione imponibile del mese.
Il recupero degli arretrati è consentito esclusivamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026, compilando la sezione per ciascun mese pregresso.
I dati confluiscono nel DM2013 "virtuale" con codici evento dedicati:
- per il Bonus Giovani L645/L646,
- per il Bonus ZES L637/L638,
- per il Bonus Donne L641/L642 (L643/L644 per la variante ZES).
Per i datori iscritti alla Gestione pubblica (sezione ) si utilizzano invece i codici recupero numerici: 76 e 77 per il Bonus Giovani, 78 per il Bonus ZES, 74 e 75 per il Bonus Donne.
Per i datori agricoli (sezione ) si applicano codici specifici :
- U8/U9 e UA/UB per il Bonus Giovani,
- ZR/ZU per il Bonus ZES,
- DE/DF e DG/DH per il Bonus Donne;
i codici per gli arretrati sono utilizzabili solo nella competenza di luglio 2026 trasmessa entro il 3° periodo (1° agosto – 30 novembre 2026).
INPS ricorda infine che i bonus non sono cumulabili con altri esoneri contributivi, quindi il flusso Uniemens viene scartato automaticamente in caso di doppia agevolazione per lo stesso lavoratore.
QUI i Messaggi INPS
N. 1966/2026
N.1968/2026
N. 1970/2026
Condizione “salario giusto” dichiarazione del direttore INPS
Come noto il DL 62 2026 ha previsto che per accedere agli esoneri, il datore deve corrispondere un Trattamento Economico Complessivo (TEC) non inferiore a quello previsto dai CCNL leader del settore.
Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato inserito un emendamento che specifica meglio la composizione della retribuzione a considerare .
Secondo questa modifica il TEC comprende:
- Voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette, differite)
- Mensilità aggiuntive e indennità fisse
- Welfare contrattuale (solo quello previsto dal CCNL, non quello aziendale discrezionale)
Sono invece esclusi dal TEC: superminimi, trattamenti "ad personam" e premi variabili individuali.
In una dichiarazione al Sole 24 ore ( articolo del 12.6.2026) il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone , ha chiarito che chi applica già con certezza il salario giusto può presentare subito la domanda, recuperando gli arretrati.
Chi invece preferisce attendere l'approvazione ufficiale della definizione del TEC prevista dalla legge di conversione, attesa entro il 29 giugno, poteva farlo senza perdere il diritto, presentando la domanda entro il termine previsto.
